TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).

      1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre

      Identico.


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1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: «lire 560.000 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti: «euro 298,92 per 1.000 litri»;

          b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

      «6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».